Lo Statuto di Vignanello sopra il Danno Dato

COMUNITA’ DI VIGNANELLO

STATUTO SOPRA IL DANNO DATO

A CURA DI M. GRATTAROLA

 STEMMA DELLA COMUNITA' DI VIGNANELLO

TIMBRO A SECCO DELLA COMUNITA’ DI VIGNANELLO CON S. BIAGIO

DEFINIZIONE DI STATUTO COMUNALE

Complesso unitario scritto della normativa vigente nel comune, raggruppante consuetudini locali (antiche e meno antiche), norme deliberate dall’assemblea generale (statuta in senso stretto). Furono promulgati a partire dalla fine dell’XII secolo e si diffusero in tutte le città soprattutto nel XIII secolo.

In ogni singolo comune lo statuto veniva raccolto in un libro generale in cui di volta in volta venivano annotate le norme.

Quando su una materia già disciplinata interveniva una nuova norma, si cancellava la vecchia e di seguito ad essa o a margine del foglio si annotava la nuova. Quando la modifica era parziale oppure si rendeva necessaria un’integrazione, si apponevano delle additiones. Questo sistema, tuttavia, creava estrema confusione e alimentava il pericolo di alterazioni. Per tali motivi si diffuse nella prassi l’uso di adottare più copie del libro generale. Una di esse veniva custodita nell’arca segreta del comune, le cui chiavi venivano affidate a più depositari; un’altra si teneva saldamente legata ad una catena in un luogo pubblico, in modo da renderlo consultabile a tutti i cittadini ed altre copie si lasciavano in affidamento a chiese e monasteri. Nell’ipotesi di controversia sulla vigenza di una norma o in caso di alterazione o distruzione della copia pubblica, si effettuavano raffronti con la copia segreta e si provvedeva a correggere gli errori.

[definizione tratta da Nuovi Dizionari Simone on line ndr]

LA COMPOSIZIONE DEGLI STATUTI

Gli Statuti, soprattutto quelli redatti nel corso del XVI secolo, avevano una struttura comune; erano divisi in Libri, normalmente cinque: De Regimine (Del Governo), De Civilibus (Delle cause civili), De Maleficiis (Delle cause criminali), De extraordinariis (Dei casi speciali), De damnis datis (Dei danni dati). Questo si ricava anche dal confronto fra vari Statuti redatti nel XVI secolo da diverse comunità italiane, e reperibili sul sito della Biblioteca del Senato.

LO STATUTO DI VIGNANELLO

Il primo “Statuto di Vignanello”, a cui faranno riferimento i successivi patti e Capitolazioni fra la Comunità e i cosiddetti “Padroni”, cioè Commissari, Governatori Straordinari, e i Feudatari, a seconda dell’epoca, dovrebbe essere quello redatto dal Cardinale Stefano Nardini o dal fratello Cristoforo, a cui Vignanello venne affidato in Contea insieme a Carbognano.

Le informazioni circa questo Statuto ci vengono da Giovan Francesco Lagrimanti  nei ff.  25-27 del suo manoscritto “Memorie delli Padroni di Vignanello”[1]: era in latino, in carta pergamena, conservato nella Segreteria della Comunità, ed era detto lo “Statuto Vecchio”, in contrapposizione al nuovo Statuto redatto in volgare “da p[ad]roni susseguenti Ortenza Farnese, e Girolamo da Marsciano”. Lo Statuto venne completato e pubblicato il 14 Maggio 1479, e al tempo del manoscritto del Lagrimanti era “lacero, ed appena intellegibile”. Che i volumi degli Statuti non fossero in buone condizioni e scarsamente utilizzati è evidente in quanto riportato in una lettera alla Congregazione del Buon Governo del Governatore Felice Curti del 13 gennaio 1738: “In essecuzione dell’ordini veneratissimi dell’EE.VV. compiegata l’invio/ la copia autentica del capitolo dell’applicazione delle pene dei/ danni dati, che doppo lunghe, e varie diligenze hò possuto in/ uno dei diversi libri dei Statuti di questa Terra, et il med.[emm]o/ senza giorno, mese, et anno, in cui è stato compilato”[2].

Sempre Lagrimanti ci informa che lo Statuto iniziava con il “Primus Liber de Regimine”, e che era composto di cinque parti. Quindi apparentemente era simile alla struttura indicata sopra.

Lo Statuto Nardini venne approvato da Alessandro VI il 22 ottobre 1492, quando già il dominio dei Nardini su Vignanello era terminato e lo stesso Vignanello era tornato sotto il governo diretto della Camera Apostolica e la giurisdizione del governatore del Patrimonio.

E’ a questo Statuto che si devono riferire le Capitolazioni fatte da Beatrice Farnese al momento della presa di possesso di Vignanello il 20 luglio 1531[3]. C’è da rilevare che nell’atto notarile che documenta il patto fra feudatario e comunità le varie capitolazioni sono già scritte in volgare, molto probabilmente per far comprendere a tutti i componenti del Consiglio Generale di Vignanello di cosa si stesse parlando. Questa è una caratteristica di tutte le successive Capitolazioni.

Successivamente, come detto, sempre secondo Lagrimanti (f. 173), un altro Statuto in lingua volgare venne redatto nel 1545 da Girolamo da Marsciano, secondo marito di Ortensia Farnese Marescotti:“detto statuto è stato volgarmente tradotto dalli susseg.[uen]ti nostri P[ad]roni, in tutte cinque parti”. In particolare Lagrimanti afferma di leggere la data del 24 maggio 1545 al foglio 51 del volume. Il Lagrimanti afferma che questo era lo Statuto che al momento della redazione del suo manoscritto si osservava, e che aveva potuto confrontare i due manoscritti, ritenendoli praticamente identici.

Nel tempo lo statuto poteva subire modifiche o aggiunte, ed essere corretti; nelle Capitolazioni fra Alfonso Marescotti e la Comunità del 1578[4] questo è dichiarato esplicitamente:

Sopra l’osservanza et coretioni de Statuti

Che Sua Sig.[no]ria Ill.[ustrissi]ma et Rev.[erendissi]ma possa far rivedere et acomodare al giusto un novo volume de Statuti se vi sonno condegne de coretioni et farli poi osservare inviolabilmente ma fra tanto si osservino quelli che sono in uso al presente et che alla detta coretione ce intervenghino quelli che deputarà la Co[mun]ità acciò che havendo detta Co[mun]ità et particulari a vivere sotto detti Statuti è ragionevole che detta Co[mun]ità sia intesa nelle sue pretensioni

Si noti che anche qua si parla di Statuti al plurale, evidenziando il fatto che ci fossero più Libri relativi ad argomenti diversi.

Dei due Statuti sopra citati al momento si sono perse le tracce; il primo, in latino, è riportato nell’Inventario dell’Archivio Ruspoli-Marescotti, conservato presso l’Archivio Segreto Vaticano, sotto il numero 215, ma purtroppo il faldone corrispondente non è presente; dato che al momento del versamento dell’Archivio Ruspoli-Marescotti all’Archivio Segreto Vaticano non fu fatto un riscontro fra l’Inventario e i faldoni consegnati, non sappiamo quando il documento si sia perso. C’è tuttavia da presumere, stante la meticolosità degli archivisti vaticani, che esso non venne consegnato e che quindi sia rimasto in possesso della famiglia Ruspoli o sia andato smarrito. Questa mancanza non ci consente neanche di valutarne l’esatta consistenza. Della versione in volgare non c’è al momento alcuna evidenza.

L’unico Libro superstite per ora ritrovato è quello relativo al danno dato. E’ conservato nell’Archivio Ruspoli Marescotti, Archivio Segreto Vaticano, nel faldone 196 “Capitoli sopra vari interessi della Terra”col numero di documento 17. Sono presenti due copie identiche, entrambe senza data; l’unica differenza è che una è scritta con una grafia molto elegante, ed ha i capitoli numerati con numeri romani.

E’ composto di 45 capitoli, che affrontano tutti i casi di danni dati sia da persone che da animali in diverse situazioni e diverse località, inclusi gli orti all’interno delle mura urbane.

Non è presente alcuna data, ma i riferimenti alle monete fanno pensare che potrebbe trattarsi proprio del libro compilato all’epoca di Girolamo da Marsciano; infatti le pene pecuniarie non parlano mai di scudi, che iniziarono a circolare in maniera importante nello Sato Pontificio intorno alla metà del XVI secolo.

Proprio per il fatto che la comunità era agricola, il libro trascritto rivestiva particolare importanza per i rapporti fra le persone. Non sono previste pene corporali o detentive, ma solo pecuniarie; le stesse raddoppiavano se il danno era causato di notte. Un ruolo determinante lo svolgeva il Guardiano del territorio, alla cui figura ed elezione è dedicato uno specifico capitolo; aveva un compito arduo, dato che il territorio di Vignanello si estende per circa 20 km2.

 

 

 

 

 

[f.1r]

Statuto della Terra di

Vignanello

Sopra il Danno Dato

Indice de Capitoli

Come si debba procedere nelle cause di danno dato Cap. P:[rim]o

Nel territorio d’altri Cap. II

Nelle vigne cogliendo uva Cap. III

Nelle vigne cogliendo fichi Cap. IV

Nelle vigne vendemmiate Cap. V

Nel coglier le ghiande d’altri personalmente Cap. VI

Ne gl’orti cogliendo legumi Cap. VII

Nel roncare piante domestiche, e maglioli Cap. VIII

Nel mozzare alberi domestici, castagne e cerque Cap. IX

Nel far erba in vigne, canneti, ò prati Cap. X

Nel pigliar paglia dal pagliaro d’altri Cap. XI

Nel tagliar stecconi, spine, more ecc. dalla possessione d’altri Cap.XII

Nell’approvar l’ara senza licenza del padrone Cap. XIII

Nel stender panni nelle more, siepi d’orti, o ne’ gli alberi Cap. XIV

Che il Podestà ammetta tutte le accuse, et inquisizioni Cap. XV

Trà quanto tempo si possino far le accuse Cap. XVI

Dell’abolizione, che si deve concedere nelli danni dati Cap. XVII

Che ad ognuno sia lecito dar licenza della cosa sua, ò tolta ad affitto Cap. XVIII

Che niuno possa far escato nella possessione d’altri Cap. XIX

Che niuno impedisca gl’uccellatori all’escato, ò poggio d’altri Cap. XX

Che per bestie attraversanti per più possess:[ion]i non si paghi pena se non d’una parte Cap. XXI

Che li stranieri, che dassero danno siano puniti alla volontà del Conseglio Cap. XXII

 

Che à ciascuno che accusa sino alla quantità di 20 soldi, se si creda Cap. XXIII

Che un minore di 8. anni non sia ammesso per testimone Cap. XXIV

Della pena di chi dasse danno con bestie nel grano, et altri simili Cap. XXV

Della pena di quelli che daranno danno Con bestie grosse negl’horti à legumi ecc. Cap. XXVI

Della pena di quelli che daranno danno nelle vigne e poderi rinchiusi Cap. XXVII

Della pena di quelli che daranno danno con bestie grosse nel canneto, ò palare Cap. XXVIII

Della pena di chi darà danno nelli cerquetti con bestie grosse Cap. XXIX

Che la vacca vitellata non sia tenuta à pena per alcun danno Cap. XXX

Della pena di chi darà danno nelli prati con bestie grosse Cap. XXXI

Della pena di chi togliesse dalle vigne vendemmiate viti, ò pali tristi Cap. XXXII

Della pena di chi darà danno nelle vigne con bestie pecorine Cap. XXXIII

Della pena di chi dasse danno con bestie pecorine, ò caprine nel grano, o biade Cap. XXXIV

Della pena di chi darà danno nelli  grani, biade, e ghiande con porci Cap. XXXV

Che niun cane vadda senza uncino dopo S:[an]ta Maria d’Agosto Cap. XXXVI

Della pena di quelli battono le ghiande ò castagne Cap. XXXVII

In che modo si emenda il danno se non si trova chi l’habbia fatto Cap. XXXVIII

Che ad’ognuno sia lecito torre il pegno à Forastieri che dassero danno Cap.XXXIX

Della pena di quelli che daranno danno con li porci nell’ara Cap. XL

Che nelli danni dati si proceda per inquisizione Cap. XLI

Di chi dasse danno ne i lupini con bestie grosse Cap. XLII

In che modo, e quando s’elegga il Guardiano del Commune Cap. XLIII

Di quelli danno danno nelli piantoni d’olive con bestie grosse Cap. XLIV

Della pena di quelli che daranno danno personalm:[en]te nelli canneti Cap. XLV

 

[f.2r]

De Danni Dati

Cap. P:[rim]o

Come si debba procedere nelli

Danni dati

 

Data l’accusa, il Podestà dia il giuram[en]to all’accusante, che l’accusa sia vera. Indi si citi l’accusato à rispondere, a cui si confisca l’accusa, e rinonzia alle difese, gli si fa la bolletta della pena in cui sarà incorso con term:[in]e di X giorni à pagare nel qual term:[in]e possa anche far le sue difese, e dedurre ciò che gli occorre. Ma se opporrà à principio di volersi difendere gli si deve assegnare à tal’effetto il termine di 8. giorni, il qual passato senza haver fatta alc:[un]a difesa, gli si darà la bolletta della pena col term:[in]e di X giorni à pagare. Ma difendendosi si proceda alhora 2:o la forma ord:[ina]ria di rag:[ion]e

Nel sud:[ett]o modo deve anche procedersi nell’inquisizioni, et invenzioni fatte da guardiani del Comm:[u ]ne

Che quelli che fanno danno nel

territ:[ori]o d’altri siano puniti dalla Corte di Vignanello

Cap. 2:°

Contro gl’huomini di Vignanello ò ivi habitanti, che facessero danno, ò per se stessi, ò con i loro animali anche ne Beni fuori dal territ:[ori]o si proceda 2.° la forma del p[rese]nte Statuto

 

Della pena di quelli che danno danno

personalm:[en]te nelle vigne cogliendo l’uva

Cap. 3:°

 

Chi coglierà uva, ò agresta[5] nelle vigne d’altri paghi soldi 40. di pena, et altrettanti d’emenda al p[ad]rone, se il danno non sarà stimato, e se non portarà niente fuori della vigna paghi la metà. Non

[f.2v] Non possa in oltre veruno portar uva fuori alla mandra di qualche animale sei rampazzi[6] della propria possess:[ion]e sotto pena di 6 lire, et in oltre soldi cinque per ciaschedun rampazzo, et se ò’haverà levata da vigna, pergola, ò casale d’altri, paghi altrettanto d’emenda al P[ad]rone. Et il Pod:[est]à sia tenuto far giurare colui, che porta più di 6 . rampazzi d’uva se l’ha colta nel suo, et in tal caso paghi la metà della pena.

Se alcuno coglierà più di 50 rampazzi d’uva sia punito in pena di furto, e se il P[ad]rone vorrà far stimare il danno possa farlo, e alhora si paghi l’emenda.

 

Di quelli che faranno danno nelle vigne

cogliendo fichi.

Cap. 4:°

Se alc:[un]o farà danno nelle vigne d’altri cogliendo fichi, cerase[7], pera mele, castagne, ò frutti che stanno nelle vigne ò possessioni racchiuse, come pure amandole[8] e noci, paghi soldi 20, et altrett:[ant]o al P[adr]one de’mendoa, se il danno non sarà stimato.

Se alc:[un]o batterà alc:[un]o di dd:[etti] alberi, e simili ad essi paghi di pena per ciasched:[un]a volta, e ciaschedun albore soldi 60 et altrett:[ant]o al P[ad]rone d’emenda, e l’istesso s’intenda de danni d’alcun albore domestica, che stasse in dd:[etti] luoghi; e se alc:[un]o darà danno cogliendo de sudd:[ett]i frutti, che stassero altrove paghi la metà della pena, et altrett:[ant]o in doppio al P[ad]rone per meneda.

Se alc:[uno] darà danno cogliendo pomi selvatici, che fossero nelle vigne, ò luoghi rinchiusi paghi di pena soldi 15 per ciasched:[un]a volta, e ciaachedun albore, e se le coglierà, che non fossero nelle possess:[ion]e rinchiuse paghi di pena soldi cinque se le batterà, e non battendole non paghi pena, ne emenda

 

Della pena di quelli che faranno

danno nelle vigne vendemmiate

CAP.5°.

 

Se alc:[un]o

[f.3r]

Se alcuno personalm.[en]te entrarà, ò passarà per vigne,e casali dopo che sarà vendemmiato paghi soldi 5, ò se in alcun modo sparerà il guado, ò sturerà la mora, rompendola in qualche modo, ò sia di vigna, ò d’altre possessioni paghi di pena soldi 20, et altrett:[ant]o in doppio per emenda al p[ad]rone della posses:[ion]e

 

Della pena di quelli che colgono

le ghiande d’altri

CAP.6.°

Se alc:[un]o coglierà personalm:[en]te le ghiande d’altri paghi di pena soldi X di denari, et latrett:[ant]o in doppio al p[ad]rone, se non vorrà fare stimare il danno.

 

Della pena di quelli che fanno danno

ne gl’orti cogliendo legumi

Cap.7:°

Chi coglierà ne gl’orti, ò possess:[ion]i d’altri legumi, come fave cicerchie, et latri legumi, ò erbe odorifere, ò pure cipolle agli, porri, cavoli, lattuche, spinacci, ò simili paghi di pena soldi 40, et altrett:[ant]i in doppio al p[ad]rone; e se alc:[un]o coglierà rape paghi di pena soldi dieci, et altrettanti in doppio al p[ad]rone dell’orto per emenda.

 

Della pena di quelli roncano

Piante domestiche

Cap. 8.°

 

Se alcuno roncarà, ò sradicarà piante d’olive, pera, mele ò altri alberi domestici, che fossero nelle possess:[ion]i d’latri, e luoghi rinchiusi, ò maglioli delle vigne, e possessioni d’altri senza licenza del p[ad]rone], paghi di pena pp ciaschedun alboro, ò pianta lire X, e per ciaschedun magliolo soldi X¸et altrett:[ant]o in doppio per menda, et in luoghi non rinchiusi paghi la metà della pena.

 

Della

[f.3v]

Della pena di quelli, che mozzano alberi domestici

Cap. 9.

Se alc:[un]o mozzarà alberi domestici in luogo d’altri rinchiuso paghi per ciasched.[un]o albero lire X, et il doppio al p[ad]rone per emenda, e per ciascun ramo di esso soldi 15. et il doppio al p[ad]rone (non però de ramicelli). De gli alberi però in luoghi non chiusi esistenti, e così de rami di essi la metà della sud.[ett]a pena.

Se alc.[un]o tagliarà spina, ò sterpo, ò albero salvatico in luoghi rinchiusi paghi di pena lire tre, e per ciascun ramo soldi X, et in luoghi non rinchiusi la metà della sud.[ett]a pena

Se alcuno tagliarà cerqua, ò castagno da piedi nella possess:[ion]e d’altri paghi di pena per ciaschedun albero lire X; et il doppio al p[ad]rone per emenda. Ma se dd:[ett]e cerque non faranno frutto paghi lire cinque, e per ciascun ramo soldi cinque, e delle cerque fruttifere pp ciascun ramo soldi X et il doppio al p[ad]rone.

Sia lecito ad ognuno far le frondi dal t..cone dell’albero in giù.

 

Della pena di quelli che fanno

erba nelle vigne, e luoghi rinchiusi

CAP.X

Chi farà herba, ò altre frondi in vigne, horti, cannetti [così nel testo ndr], o altri luoghi rinchiusi paghi di pena soldi 20, et altrett.[ant]i d’emenda al p[ad]rone. E se sarà ne prati d’alcuno paghi soldi 40 per ciaschedun fascio. E se falciarà il grano per erba sino al P.[rim]o di Maggio paghi di pena lire sei, se non passa un fascio, ma da un fascio in su paghi lire 40, et altrett:[ant]o d’emenda al p[ad]rone.

 

Della pena di chi pigliasse paglia dal pagliaro d’altri

Cap. ij

Chi pigliarà paglia dal pagliaro, ò p:[rim]a che sia levato dall’ara [f4.r] ara, ò dopo in qualunque luogo paghi di pena pp ciaschedun fascio, ò sacco, ò reticella soldi 40, et altrett:[ant]o al padrone d’emenda, ma se la paglia dell’ara non fosse radunata non sia obligato à pena.

 

Della pena di chi pigliasse li stecconi dalla possess:[ion]e d’altri.

Cap. 12.

 

Chi tagliarà dalla possess:[ion]e d’altri stecconi, spine, et altre cose simili paghi di pena soldi 40; e sia tenuto reportarle nelle possessioni ove l’hà tolte. E chi haverà rotte, ò tagliate le more paghi di pena lire sei, et altrett:[ant]o al p[ad]rone d’emenda p:[rim]a che sia riscossa la pena

 

Della pena di chi approva l’ara

senza licenza del p[ad]rone

Cap. 13.

Chi approva l’ara senza licenza del p[ad]rone paghi di pena lire sei, et emendi il danno al p[ad]rone.

 

Della pena di chi stendesse panni nelle

more, ò siepi d’horti, ò negl’alberi

Cap. 14.

Chi stenderà panni nelle more, siepi d’horti, ò altri luoghi rinchiusi, ò ne gl’alberi di detti luoghi paghi di pena soldi cinque, et altrett:[ant]o al p[ad]rone d’emenda.

 

Che il Pod:[es]tà ametta tutte le accuse, et

inquisizioni de danni dati

Cap. 15.

Sia tenuto il Pod:[es]tà di Vignanello ammettere tutte le accuse, inquisizioni, e denonzie di danni dati, e proceder 2.° la forma del p[rese]nte Statuto sotto pena in caso di contravent:[ion]e à esso, e suo not:[ar]o di pagar lire 25.

 

[f.4v.]

 

Trà quanto tempo si possino far

l’accuse, et inquisiz:[ion]i ne danni dati

Cap. 16

Non possa veruna persona accusare se non frà [inserito in alto] X giorni dopo fatto il danno, da numerarsi dal giorno che fù fatto il danno e l’accusatore sia tenuto giurare p[rese]nte l’accusato à requisiz:[ion]e di esso, altrim:[ent]i le accuse, e denonzie siano nulle. L’inquisizioni possino farsi frà il termine di un mese, da numerarsi come sopra, et in dette accuse et inquisiz:[ioni] s’esprima il dì, che fù fatto il danno, altrim:[en]ti passato il danno sian nulle.

 

Dell’abolizione che si deve concedere

nelli danni dati

Cap. 17

Ad ognuno, che accusasse sia lecito dopo che sarà fatta la rinonzia all’accusato frà cinque giorni domandare l’aboliz:[ion]e dell’accusa, e debba pagare al Pod:[es]tà ducati cinque et il Pod:[es]tà sia obligato ammetterla sotto pena di 25 ducati.

 

Che ad ognuno sia lecito dar licenza

Della cosa sua, ò tolta ad affitto

Cap.18.

Sia lecito al p[ad]rone della possess:[ion]e et al lavoratore con licenza del p[ad]rone, ò di ciascuno della famiglia non minore d’anni X dar licenza à ciasched:[un]o della cosa sua propria, che havesse à lavorare purchè d:[ett]a licenza appaia per scritto per mano di publico notaio, ò del Pod:[es]tà, la qual licenza non duri più d’un anno, se non fosse renovata, e per scrittura di d:[ett]a licenza non si paghi più d’un bolognino[9], ancorchè habbia dato licenza delli beni suoi à più persone. Aggiongendo à q[ues]to Capitolo, che da tutte le pene de danni dati gl’attinenti siano in terzo grado eccetto che non si fosse fatta accusa propria.

 

Che nessuno possa far escato nella

Possess:[ion]e d’altri

Cap. 19

 

[f. 5.r]

Cap. 19.

Non possa nessuno far escato[10] per le colombe, ò altri uccelli in alc:[un]a possess:[ion]e, ò cerqueto[11] d’altri senza licenza del p[ad]rone sotto pena di X soldi, e del doppio al p[ad]rone d’emenda.

 

Che niuno impedisica gl’uccellatori

All’escato, ò poggio d’altri

Cap. 20

Niuno personalm:[en]te ò con bestie dia danno a gl’escati, ò poggio d’altri, ne in qualsiv:[ogli]a modo guastarli, ò impedire gl’uccellatori, ancorchè fosse il p[ad]rone della possess:[ion]e se p.[rim]a gl’havesse dato licenza sotto pena di lire 6 da applicarsi la metà all’uccellatore, e l’altra alla Corte.

 

Che per bestie attraversanti per più possess:[ion]i

Non si paghi pena se non d’una parte

Cap.21.

Che alc:[un]a bestia grossa, ò minuta smarrita, ò senza guardia attraversasse più possessioni avanti che sia trovata dal p[ad]rone non sia punita dalla Corte, se non alla pena d’una possess:[ion]e; ma quanto al danno sia tenuto il p[ad]rone à pagar tutto, quello che havesse fatto 2.° che sarà stimato sotto pena al Pod:[es]tà se procederà altrim:[en]ti di lire 25. Questo però non sintenda delle vigne, ò possessioni rinchiuse.

 

Che li stranieri, che dassero danno siano

puniti alla volontà del Conseglio

Cap. 22.

Se le bestie forastiere de luoghi circonvicini saranno ritrovate pascere nel territ:[ori]o di Vignanello, ò dar danno ne beni, ò possessioni rinchiuse. Sia punito il p[ad]rone di d:[ette] bestie 2.° la dichiaraz:[ion]e del Conseglio Speciale di Vignanello, e se il Pod:[es]tà farà pagare altra pena paghi lire 50, e restituisca immediatam:[en]te il doppio di quello che havesse preso.

Che à

[f.5v]

 

Che à ciascuno che accusa sino alla

quantità di 20 soldi, se si creda.

Cap. 23

Si creda à ciascuno che accusa sino alla quantità di 20 soldi, e se alc:[un]o giurarà haver visto colui, che ha dato il danno gli si creda sino alla quantità sud:[ett]a, et altrett:[ant]o d’emenda.

 

Che un minore di 8. anni non sia

ammesso per testimone

Cap. 24

Il minore d’anni 8. non s’ammetta per testimone, se sarà magg:[ior]e di d:[ett]a età col giuram:[en]to se li creda.

 

Della pena di chi dasse danno con bestie

nel grano, et altri simili

Cap. 25.

Chi darà danno con bestie grosse, bovi, cavalli, muli, asini ecc. nel grano, ò altra sorte di biade dal P.[rim]o d’Ottobre sino al P.[rim]o di Marzo paghi per ciasched:[un]a bestia ciasc:[hedun]a volta un soldo, dal P.[rim]o di Marzo sin al P.[rim]o di Maggio sinchè la biada sarà matura paghi per ciasched:[un]a bestia ciasc:[hedun]a volta soldi tre, e se alc:[un]o studiosam:[en]te darà danno con dd:[ett]e bestie nelle biade paghi di pena per ciasched:[un]a bestia soldi dieci, e se le dd.[ett]e bestie daranno danno all’accoltare paghi soldi cinque per bestia, e l’istesso se attraversarà grano, ò biade, e per ciaschedun branco di bestie minute paghi lire sei, e l’emenda al p[ad]rone in tutti li sudd:[ett]i casi 2.° la stima.

 

Della pena di quelli che daranno danno

Con bestie grosse negl’horti à legumi ecc.

Cap. 26.

Chi darà danno con bestie ne gl’horti siche ci saranno legumi, herbe da insalata, herbe odorifere, cavoli, lattuche e simili paghi di pena per ciasched:[un]a bestia e ciasc:[hedun]a volta soldi dieci, e se con vitelli, o polledri la metà, purché non siano magg:[io]ri d’un anno, et altrett:[ant]o al padrone dell’horto pp emenda; et all’istessa pena soggiaccia chi darà danno alle canape sinché sara la canape, lino, ò rape nella canepina[12]

 

Della

 

[f.6r]

Della pena di quelli che daranno

danno nelle vigne e poderi rinchiusi

Cap. 27.

Chi darà danno nelle vigne, casali, e possessioni rinchiuse con dd:[ett]e bestie, le quali possessioni siano arborate almeno con tre arbori domestici, ò che sia la possessione piena paghi di pena soldi 20 per ciasched:[un]a bestia e ciasc:[hedun]a volta, et altrett:[ant]o d’emenda al padrone, se non vorrà far stimare il danno.

 

Della pena di quelli che daranno danno

con bestie grosse nel canneto, ò palare

Cap. 28.

Chi darà danno come sopra nelli canneti, ò palare[13] paghi di pena per ciasc:[hedun]a volta e ciasched:[un]a bestia soldi X et altrett:[an]to d’emenda al p[ad]rone

 

Della pena di chi darà danno

nelli cerquetti con bestie grosse

Cap. 29.

Chi darà danno come sopra dal P.[rim]o d’Ottobre sino à Natale paghi per ciasched:[un]a bestia e volta soldi 5 e l’istesso d’emenda al padrone del cerquetto, se non li vorrà far stimare

 

Che la vacca vitellata non sia tenuta

à pena per alcun danno

Cap. 30.

S’ordina, che niuna vacca come sopra sia tenuta à pena per quattro dì dopo che sarà vitellata[14], ritrovando à caso il vitello, il med.[em]mo s’intenda d’ogni vacca, che fugisse inanzi al toro, e di tutti gl’altri animali quali fugissero volemo solam:[en]te siano tenuti all’emenda.

 

Della pena di chi darà danno nelli

prati con bestie grosse.

Cap. 31.

Chi darà danno c.[om]e sopra dal P.[rim]o di Marzo sino al P:[rim]o di Giugno paghi per ciasched:[un]a bestia soldi X, e altrett:[ant]o d’emenda.

 

[f. 6v]

Della pena di chi togliesse dalle vigne

Vendemmiate viti, ò pali tristi

Cap. 32.

Chi toglierà dalle vigne d’altri vite, ò pali non buoni, paghi di pena per ciasched:[un]a volta, e ciaschedun fascio soldi X, e se li pali saranno buoni soldi 20; et altrett:[ant]o d’emenda al p[ad]rone

 

Della pena di chi darà danno nelle vigne

con bestie pecorine

Cap. 33.

Chi darà danno con bestie pecorine in casali, vigne, horti, e possessioni rinchiuse, o arborato con tre arbori domestici da frutto paghi per ciasched:[un]a volta e ciasc:[hedun]a fiocca[15] di d:[ett]e bestie lire sei, e da quello in giù per rata, el’istesso s’intrenda delle bestie caprine, e tanto paghi d’emenda al p[ad]rone

 

Della pena di chi dasse danno con bestie

pecorine, ò caprine nel grano, o biade

Cap. 34.

Chi darà danno come sopra paghi per ciasched:[un]a fiocca lire sei, e da quello in giù per rata ecc. se alcuno con dd.[ett]e bestie darà danno all’accoltare e grigne[16] non raccolte, ò nell’ara dove fosse qualche biada paghi di pena lire trè, e la fiocca s’intenda da 20 bestie in su e sempre sia tenuto à pagare d’emenda quanto ha pagato di pena. Se alc:[un]o con dd:[ett]e bestie darà danno nelle fave, ceci, et altri legumi, et herbe da mangiare dagl’huomini, che fossero in possessioni non rinchiuse paghi per ciasched:[un]a volta e ciasc:[hedun]a fiocca lire cinque e d’indi in giù pro rata, et altrett:[ant]o d’emenda al p[ad]rone. Così dando danno con dd:[ett]e bestie nelle castagne, ò cerque d’altri paghi di pena per ciasched:[un]a fiocca lire quattro, et altrett:[an]to d’emenda, e da quello in giù pro rata, e l’istesso se si darà danno nelle vigne vendemmiate con dd:[ett]e bestie.

 

Della pena di chi darà danno nelli

grani, biade, e ghiande con porci

Cap. 35.

Chi darà danno con porci nelle vigne, horti, casali, chiusure ò possessioni rinchiuse, ò arborate paghi di poena pp ciasched:[un]a fiocca

 

[f. 7r]

 

Lire dieci, e da quello in giù pro rata, e l’istesso se daranno danno nelli parti, ò in possessioni rinchiuse, che havessero frutti d’ogni tempo. Se alcuno darà danno con dd:[ett]e bestie nelle ghiande dal P.[rim]o d’Ottobre sino alli 25 x:bre paghi di pena per ciasched:[un]a fiocca lire X; e da quello in giù pro rata, e pp li porchetti di sei mesi la metà della d.[ett]a pena. Se alcuno darà danno con dd.[ett]e bestie dal P.[rim]o d’Ottobre sino al P:[rim]o di Marzo nel grano, ò biade paghi per ciaschedun porco soldi dui, dal P.[rim]o di Giugno sinché non sarà battuto il grano paghi di pena per ciaschedun porco soldi tre, dal P:[rim]o di Giugno, se metterà li porci frà le gregne non adunate, e fra le accoltare [?] paghi per ciasched:[n]a fiocca soldi 40, e da quello in giù per rata, et in tutti li casi pred:[ett]i paghi al p[ad]rone della possess:[ion]e altrett:[an]to d’emenda; la fiocca di dd:[ett]e bestie minute sempre s’intenda da 20 bestie in su, ma se fossero trovate fuora delle gregne, mete ò accoltare non siano tenuti à pena. Se alc:[un]o darà danno con dd:[ett]e bestie porcine in fave, lino, canape, legumi, ò herbe d’insalata che fossero nelle possessioni non rinchiuse paghi per ciasched:[un]a fiocca soldi 40, e da quello in giù per rata, et altrett:[an]to de’menda al p[ad]rone della possessione

 

Che niun cane vadda senza uncino

dopo S:[an]ta Maria d’Agosto

Cap. 36.

Se qualche cane darà danno nelle vigne finché ci sono le uve paghi il p[ad]rone del cane di pena soldi dieci, se bene il cane havesse l’uncino, e se il cane sarà trovato senza uncino longo un piede da S.[an]ta Maria d’Agosto sinche sarà vendemmiato il p[ad]rone paghi di pena soldi cinque pp ciaschd.[un]a volta.

 

Della pena di quelli battono le ghiande

ò castagne

CAP. 37.

Chi darà danno con bestie grosse nelle ghiande, castagne, ò pomi ò il p[ad]rone delle bestie batterà ò farà battere le cerque, castagne, ò altri pomi paghi di pena la pena doppia. Chi darà danno con qualsiv:[ogli]a sorte di bestie nella possess:[ion]e d’altri studiosam:[en]te paghi la pena doppia, eccetto se il danno fosse dato ne i lupini, nel [f. 7v] qual caso non deve raddoppiare la pena. Se il garzone,ò guardiano delle bestie haverà fatto danno studiosam:[en]te (se non l’hà fatto di licenza del p[ad]rone, di cui debba starsi al giuram:[en]to del garzone, ò guardiano) paghi la pena e l’emedna del proprio; e s’intenda il danno dato studiosam:[en]te quando saranno lasciate le bestie dal p[ad]rone, ò dal guardiano pascere nelle possess:[ion]i d’latri, ò saranno lasciate sole, et allura doverà pagarsi duplicata l’emenda; et il Pod:[es]tà non possa far gr[ati]a se p:[rim]a non sarà riscossa l’emenda sotto pena al Pod:[es]tà e not:[ar]o di lire 25, et in oltre la grazia sia nulla.

 

In che modo si emenda il danno se non

si trova chi l’habbia fatto

Cap. 38.

Non trovandosi chi habbia fatto il danno con bestie, debba il med:[em]o danno esser emendato dal p[ad]rone delle bestie, che stanno nella contrada ove è seguito il danno, purche le bestie siano trovati in essa contrada il dì, che fù fatto il danno. Di esso non si ha da pagar pena, ma l’emenda deve pagarsi 2:° la stima de revisori del Commune, et il Pod:[es]tà sia tenuto farne far l’esecuz:[ion]e à requisiz:[ion]e di colui, che hà patito il danno sotto pena di lire 25.

 

Che ad’ognuno sia lecito torre il

pegno à Forastieri che dassero danno

Cap.39.

Possa chi patisce il danno dal Forastiero personalm:[en]te o con bestie in alc:[un]a possess:[ion]e torle  il pegno senza pena, purché dopo tolto frà trè giorni l’assegni al Podestà, e non assegnandolo sia punito in pena di lire X.

 

Della pena di quelli che [inserito come nota in alto ndr] daranno danno

con li porci nell’ara

Cap. 40.

Se alc:[un]o darà danno con bestie porcine nell’ara al tempo della trittatura [così nel testo ndr], mentre che dette are non sono sgombrate, ò app…ate paghi di pena per ciaschd:[un]a fiocca soldi 150 et altrett:[an]to d’emenda.

 

Che nelli danni dati si proceda

Per inquisizione   Cap. 41. [così nel testo ndr]

Il Pod:[es]tà, e sua Corte ad istanza delli p[ad]roni delle possess:[ion]i solam:[en]te sotto pena [f.8r.] sotto pena di lire 25 sia tenuto procedere per via d’inquisizione pp tutti li danni dati contro ciascuna persona, e far emendare e sodisfare tutti li danni à chi li domanderà senza alc:[un]a remiss:[ion]e ò grazie, come si contiene nel p[rese]nte Statuto, e questo avanti che si riscuotino le pene.

 

Di chi dasse danno ne i lupini

con bestie grosse

Cap. 42.

Chi darà danno con bestie grosse nelli lupini paghi pp ciascuna bestia soldi cinque, e se li lupini non saranno nati soldi 2 . Se il danno sarà dato con bestie minute paghi pp ciasched:[un]a fiocca lire X, e da quello in giù pro rata, e se li luopini non saranno nati paghi la metà, et in tutti li pred:[ett]i casi altrett.[an]to d’emenda al p[ad]rone.

 

In che modo, e quando s’elegga il

Guardiano del Commune

Cap. 43.[17]

[Ordiniamo che] Li quattro Officiali del Comm:[un]e [i quali saranno in quel tempo ogn’anno] siano tenuti al P.[rim]o di Genn:[ar]o sotto pena di lire dieci [de denari da pagarsi] per ciasched:[un]o [di loro] deputare un huomo da bene [et discreto] di Vignanello [manca nella versione dell’Archivio di Stato di Roma] per Guardiano delle Possessioni, e Beni [degli huomini di Vignanello il quale volemo che sia di Vignanello con volontà e] col consenso, e deliberaz:[ion]e del Conseglio Speciale di d.[ett]a Terra, con bandirsi dal Castaldo del Comm:[un]e; che si darà à chi domanderà meno prezzo.

Sia tenuto esso guardiano giurare nel d.[ett]o Conseglio d’andare fuori ogni giorno per il territ:[ori]o di Vignanello, et accusare al Pod:[es]tà tutte le persone, e bestie, che dassero danno frà trè giorni da numerarsi dal giorno, che fu fatta l’invenzione. Debba giurare in mani delli 4 Offiziali, e Cancell:[ier]e del Comm:[un]e d’essercitare bene, e diligentem:[en]te il suo offizio. Possa accusare tutti quelli che trovarà a far danno, e quelli, de’ quali havesse inditij manifesti. In tutte le invenzioni gli si dia piena fede, e tutte le accuse da lui fatte, il Podestà, e sua corte sia tenuto mandarle ad essecuz:[ion]e fra X giorni sotto pena di lire X.

Sia tenuto à petiz:[ion]e di qualunque persona accusata giurare l’accusa essere vera, e le dirà accusare per indizio debba giustificare l’inizio come sarà di rag:[ion]e

Sia egli tenuto ad emendare il danno di cui non haverà fatto giusta [f.8v] giusta accusa, e se alc:[un]a accusa fatta da esso Guard:[ian]o sarà reprovata, sia punito in pena di lire 50 da farglisi pagare subito, e senza diminut.[ione]

 

Di quelli danno danno nelli

piantoni d’olive con bestie grosse

Cap. 44

Chi darà danno con bestie grosse alli piantoni dell’olive, cadendo essi piantoni, ò altri alberi domestici paghi di pena per ciasched:[un]a bestia grossa soldi 40, e se saranno bestie minute paghi di pena il p[ad]rone di esse bestie lire cinque per ciaschd’un piantone roso, e se trovassero le bestie esser state tra li dd:[ett]i piantoni, che fossero rosi sia tenuto pagare il doppio de’menda al p[ad]rone d’essi piantoni.

Se le bestie minute saranno trovate nelle more delle vigne à pascolare, ò app[ress]o à quelle per dieci passi si paghi di pena per ciasched:[un]a fiocca lire sei, et altrett.[ant]o d’emenda al P[ad]rone.

 

Della pena di quelli che daranno danno

personalm:[en]te nelli canneti

Cap. 45.

Chi darà danno nelli canneti, ò palare tagliando li pali, ò canne paghi di pena per ciaschedun palo, ò canna un soldo, et altrett:[ant]o d’emenda al p[ad]rone.

Niuno pigli dalla possess:[ion]e d’altri propria, ò tolta à lavorare legno morto, fascio, stecca sotto pena di soldi cinque,et altrett:[ant]o d’emenda al p[adr]one

Di tutti li danni dati, e commessi di notte si raddoppino le pene

 

Fine.

[1]Biblioteca Angelica, ms. 1588

[2] Archivio di Stato di Roma, Buon Governo, busta 5457

[3] Archivio Segreto Vaticano, Archivio Ruspoli Marescotti, faldone 195, doc. 1

[4] Ibidem, faldone 196, doc. 5

[5] Tipo di uva che non  matura, da cui si ricava un succo da usare come condimento

[6] Grappolo

[7] Ciliegie

[8] Mandorle

[9] Il bolognino era una moneta battuta a Bologna; qui forse sta ad indicare un valore minimo.

[10] Mettere esche

[11] Querceto

[12] Pozza d’acqua dove veniva macerata la canapa

[13] Piantagione di alberi o arbusti da cui ricavare pali

[14] Che abbia partorito il vitello

[15] Termine generico indicante un gruppo di bestie. E’ variabile da luogo a luogo e da bestia a bestia. Normalmente per i porci il termine si intende fino ad un numero massimo di 30, e per capre o pecore fino a 50 capi. In questo Statuto la “fiocca” di bestie piccole si intende fino ad un massimo di 20 capi.

[16] “Grigna” o “gregna”: “In agricoltura la gregna di frumento o avena è di forma nota. Tagliansi gli steli a fasci, che  diconsi covoni; lascionsi questi seccare sul terreno uno o due giorni, disposti in fila gli uni dopo gli altri; finalmente riunisconsi in gregne. Vi vogliono sette o otto covoni per fare una gregna di frumento; legasi questo fascio con paglia di segala, e dispongonsi le gregne in cavalletti o mucchi di dieci l’uno”. [Nuovo Dizionario Universale Tecnologico o di Arti e Mestieri, Venezia 1834]

[17] Le parti in corsivo derivano dal documento datato 30 dicembre 1757 conservato in ASR, Buon Governo, Busta 5449